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ISTITUTO TECNICO NAUTICO “G. AREZZO DELLA
TARGIA”
SIRACUSA
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Art. 1-
Generalità
L’Istituto Tecnico Nautico di Siracusa, si propone, con spirito di
collaborazione fra tutte le sue componenti e attraverso lo strumento di una
cultura critica, la formazione personale e sociale dei giovani, nonchè la
crescita civile dell’intera comunità educante, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi della Costituzione
Repubblicana, con i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
Art. 2 -
formazione delle classi.
Le domande di
iscrizione sono accolte senza eccezione alcuna compatibilmente con la
capienza delle aule e con la normativa in materia. Ogni anno, ai primi di
Settembre, viene nominata dal Preside una Commissione con il compito di
predisporre la composizione delle prime classi secondo i seguenti criteri di
massima:
a)
gli
alunni saranno distribuiti tra le classi autorizzate garantendo, mediamente,
la presenza, in ciascuna classe, dello stesso numero di alunni licenziati
dalla scuola media con la qualifica di ottimo, distinto, buono, discreto e
sufficiente in modo da assicurare un’equivalenza nelle basi culturali di
ciascuna classe.
b)
La
distribuzione degli alunni avverrà, nel rispetto delle indicazioni di cui al
punto a) cercando di soddisfare gli eventuali desiderata espressi dai
genitori con apposite istanze da acquisire entro il 15 Settembre di ogni
anno;
c)
Effettuata la distribuzione degli alunni nelle varie classi sarà effettuato
il sorteggio tra le stesse per attribuire la sezione.
d)
effettuato il sorteggio non sarà consentito agli alunni chiedere di
cambiare il corso al quale sono stati assegnati tranne che
per motivi gravi e documentati che dovranno essere rappresentati al
Dirigente , per iscritto, prima dell’inizio dell’anno scolastico.
e)
l'alunno ripetente, all'atto dell'iscrizione, ha facoltà di indicare di non
voler essere iscritto allo stesso corso dell’anno precedente.
f)
l’iscrizione negli anni successivi avverrà seguendo il criterio della
continuità didattica.
Art. 3 -
Comportamento degli alunni all'interno dell'Istituto.
Dall'inizio delle lezioni e sino alle ore 10.00 non è consentito agli alunni
di uscire dalle aule, salvo casi di assoluta necessità. Dopo tale ora gli
alunni potranno uscire, solo uno per volta, se autorizzati dal Docente
in servizio nella classe.
A nessun
alunno è consentito entrare in aule diverse da quella ove è ospitata
la propria classe, se non fornito di autorizzazione della Presidenza.
Durante la
normale attività didattica, fissata dall'orario delle lezioni e durante il
momento di socializzazione non è consentito agli alunni di uscire
dall’istituto.
Eventuali
comunicazioni degli alunni con la presidenza o segreteria debbono aver luogo
durante il momento di socializzazione o, in via eccezionale, durante la
normale apertura degli uffici al pubblico; tali orari saranno resi noti con
comunicazioni affisse all’albo e/o in spazi di facile evidenza per l’utenza.
Non è
consentito agli alunni di uscire fuori dalle aule quando, per qualsiasi
motivo, sono privi di insegnante, o durante il cambio delle ore tranne,
eventualmente al rappresentante di classe per segnalare l1assenza
dell'insegnante. E' altresì vietato sostare oziosi o, peggio ancora,
indisciplinati e vocianti nell'androne o nei corridoi dei vari piani.
Gli alunni
devono tenere condotta irreprensibile verso il personale docente e verso i
compagni sia dentro la scuola sia fuori; va altresì mantenuto il dovuto
rispetto nei confronti del personale di servizio che esplica i propri
compiti.
Gli studenti
non devono permettersi alcuna familiarità con il personale Ata e debbono
eseguire disposizioni da questi comunicate a nome dei superiori.
Gli alunni
sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dal regolamento dell'istituto e dal piano sulla sicurezza.
Art. 4 -
Orario delle lezioni.
La
formulazione dell'orario è fatta dal Dirigenteo da lui affidata ad una
commissione, sentite le indicazioni del Collegio dei docenti, all’inizio di
ogni anno scolastico.
L'orario
impegna tutti all'osservanza puntuale ed esatta, sia per l'inizio sia per la
fine di ogni lezione. La scuola è aperta con 30 minuti di anticipo
sull'orario di inizio delle lezioni.
L'ingresso
degli alunni nelle rispettive aule comincia al l° suono della campana ed
avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Tale inizio è
segnalato dal 2° suono della campana.
I Cancelli di
ingresso saranno chiusi alle ore 8,25.
I ritardatari
saranno comunque ammessi in classe all'inizio della 2^ ora se minorenni.
Tutti gli
ingressi alla seconda ora devono essere autorizzati dalla Presidenza
o su delega di questa dal docente in servizio alla seconda ora.
Qualora
l’alunno avesse registrato , nel corso dello stesso anno scolastico, un
numero di ritardi superiore a cinque, per poter entrare in istituto
dovrà essere accompagnato da un genitore.
Se ciò non
dovesse accadere la sesta volta che si rileverà il ritardo l’alunno sarà
diffidato e, previa comunicazione alla famiglia,il giorno successivo, non
sarà ammesso in istituto, fino a quando non sarà accompagnato; eventuali
deroghe potranno essere disposte in casi particolari solo dall’ufficio di
presidenza. La mancata ammissione in classe per l’assenza
dell’accompagnatore assume rilievo disciplinare.
Ogni gruppo di
cinque ritardi l’ammissione in classe seguirа la stessa procedura.
Il Docente in
servizio prenderà nota dei ritardi e delle uscite anticipate sul registro di
classe e sul libretto personale dell’alunno.
I docenti
debbono trovarsi nelle loro classi cinque minuti prima dell’inizio della
lezione, in caso di impegno in altra classe il trasferimento nella nuova
aula avverrà, con immediatezza, al suono della campana.
Non è ammessa
l’uscita anticipata se non in presenza del genitore sel’alunno è minorenne.
Solo la presidenza potrà consentire deroghe qualora puntualmente motivate.
La scuola
garantisce, compatibilmente con le disponibilità umane e finanziarie, la
copertura dell’orario per le prime quattro ore, la quinta e la sesta, in
assenza del docente, non sostituibile ai sensi di legge, non verranno svolte
e agli alunni sarà consentita l’uscita anticipata.
Art.5
- Assenze degli alunni.
All'atto
dell'iscrizione un genitore o, comunque, non oltre il 1 Ottobre, il
rappresentante legale ritira personalmente il "libretto delle assenze",
apponendovi la firma alla presenza del Capo di Istituto o di persona da
questi delegata.
Dopo ogni assenza, qualunque sia il motivo, lo studente è ammesso alle
lezioni se il genitore o il suo rappresentante legale richieda per iscritto,
su detto libretto che essa sia giustificata.
Il compito
di giustificare le assenze и al Docente in servizio nella l^ ora di lezione.
La
dimenticanza della giustificazione sarà tollerata a condizione che l’assenza
sia giustificata il giorno successivo, e, comunque, entro 7 giorni; qualora
ciò non avvenisse, se minorenne, previo avviso alla famiglia, l’alunno non
sarà ammesso in classe fino a quando non sarà accompagnato; eventuali
deroghe potranno essere disposte in casi particolari solo dall’ufficio di
presidenza. La mancata ammissione in classe per l’assenza
dell’accompagnatore assume rilievo disciplinare.
Ogni cinque
giustificazioni l'alunno sarà ammesso solo se accompagnato dal suo
rappresentante legale. La mancata ammissione in classe per l’assenza
dell’accompagnatore assume rilievo disciplinare.
L’alunno
maggiorenne può firmare il libretto delle assenze e giustificherà in
presidenza ogni cinque assenze.
Per le assenze
che si protraggono oltre i cinque giorni, per motivi di salute, inclusi i
festivi, assieme al libretto delle assenze, è necessario esibire il
certificato medico.
In caso di
smarrimento del libretto personale delle assenze si può richiedere un
duplicato in segreteria, dopo il pagamento di euro 3,00 quale rimborso spese
e dovrà essere ritirato dal genitore.
Le famiglie
saranno informate delle assenze numerose e ingiustificate.
Art. 6
- Vigilanza sugli alunni.
La presenza
degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre
attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.)
didattiche;
La
vigilanza sugli alunni durante l'ingresso nelle aule alla prima ora e
l'uscita, all’ultima ora, è di competenza degli insegnanti impegnati in
servizio nell’orario corrispondente, durante il momento di socializzazione
la vigilanza и compito dei docenti in servizio nelle ore interessate dalla
pausa, in questa attività saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici in
servizio.
Nessun
alunno puт allontanarsi dall'Istituto prima della fine delle lezioni.
Eccezioni in proposito possono essere autorizzate solo in presenza di uno
dei genitori e con la dovuta richiesta scritta.
Qualora gli
alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni per motivi
non prevedibili e al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento, la
presidenza informerà i genitori, ove possibile.
Al termine
delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del
personale docente di turno.
Nell'ultimo
mese di lezione non saranno concesse uscite anticipate.
E' vietato
utilizzare le uscite di sicurezza se non in caso di emergenza.
Art. 7 –
Lezioni di educazione fisica
Le due ore
di educazione fisica si effettuano consecutivamente nei locali della
cittadella dello sport. La scuola mette a disposizione un pulmino per il
trasporto degli alunni. Non è consentito l’uso del mezzo proprio per recarsi
in cittadella.
Art. 8 -
Persone estranee all'Istituto.
Le persone
estranee non autorizzate, per nessun motivo dovranno accedere all'Istituto,
nella parte della scuola riservata alle attività didattiche.
Art. 9 –
Docenti coordinatori
All’inizio
di ogni anno scolastico il Preside nomina un docente coordinatore4 per
ogni classe i cui compiti sono:
·
contenimento
del fenomeno dell’assenteismo studentesco
1)
Verifica settimanale delle assenze e delle relative giustificazioni degli
alunni della classe
2)
Verifica settimanale dei ritardi e delle uscite anticipate
3)
Segnalazione ai collaboratori della Presidenzae al referente per la
dispersione dei casi di numerose assenze o anche saltuarie ma periodiche
(effettuate, ad esempio, negli stessi giorni della settimana)
4)
Raccolta delle notifiche ai genitori in occasione delle astensioni
collettive arbitrarie degli alunni
·
Rapporti con
le famiglie
1)
Raccolta delle comunicazioni inviate alle famiglie e debitamente firmate dai
genitori per presa visione;
2)
Raccolta delle autorizzazioni dei genitori inerenti attività integrative
svolte al di fuori delle strutture scolastiche (cinema, teatro, visite
guidate, ecc.);
3)
Segnalazione alla Presidenza dei casi di scarso impegno/profitto, di gravi
violazioni di natura comportamentale, etc., perchè vengano informate le
famiglie.
1)
Raccolta dei verbali delle assemblee redatte degli alunni e concessione
dell’autorizzazione per lo svolgimento delle stesse.
2)
Le
assemblee si svolgeranno in modo da garantire nel corso dell’anno la
ripartizione delle ore a carico di tutte le discipline.
I coordinatori
sono delegati a presiedere le sedute del proprio consiglio di classe e a
richiedere, qualora necessario, la presenza del Dirigente; sceglieranno,se
già non determinato, tra i docenti della classe il segretario del consiglio,
raccoglieranno la programmazione didattica individuale, opereranno per
determinare un’organica programmazione delle attività del consiglio e
promuoveranno tutte le iniziative (riunioni, incontri, etc.) utili per
rendere ottimale l’azione didattico-pedagogica.
Art. 10 -
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
La
convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso, di
massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni.
La G. E. potrà essere convocata con 48 ore di anticipo.
La
convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri
dell'organo collegiale e/o mediante affissione all'albo di apposito avviso;
in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso и adempimento sufficiente
per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
La lettera e
l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella
seduta dell'organo collegiale.
Di ogni seduta
dell'organo è redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal
segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.
Art 11 -
Programmazione delle attività degli organi collegiali
Ciascuno
degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto
alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile,
un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date,
prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni,
proposte o pareri.
Art. 12 -
Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali.
Ciascun organo
collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che
esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate
materie.
Ai fini di cui
al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite,
di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto
necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo
collegiale.
Art. 13 -
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.
Le
elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo,
possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno
scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Art. 14 -
Convocazione del consiglio di classe.
Il consiglio
di classe è convocato dal Preside o da suo delegato di propria iniziativa o
su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso
dal computo il presidente. Il consiglio si riunisce, di regola, una
volta ogni 45 giorni.
Art. 15 -
Programmazione e coordinamento dell'attività del Consiglio di classe.
Le riunioni
del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri
stabiliti dall'art. 9 e coordinate con quelle di altri organi collegiali
secondo i criteri stabiliti dall'art. 10.
Art. 16 -
Convocazione del collegio dei docenti.
Il collegio
dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 7 comma 4
del Testo Unico
Art. 17 -
Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti.
Per la
programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si
applicano le disposizioni dei precedenti artt. 11 e 12.
Art. 18 -
Prima convocazione del consiglio di istituto.
La prima
convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla
nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente
Art. 19 -
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio di istituto.
Nella prima
seduta, il consiglio è presieduto dal Dirigente e ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio
presidente.
L'elezione ha
luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del
consiglio.
E' considerato
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti del consiglio.
Qualora non si
raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla
seduta almeno la metà piщ uno dei componenti in carica. A parità di voti è
eletto il piщ anziano di età.
Il consiglio
può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste
per l'elezione del presidente.
Nel caso di
mancanza dei genitori eletti presidente o vicepresidente, il consiglio sarà
presieduto dal componente più anziano di età tra i presenti.
Art. 20 -
Convocazione del consiglio di circolo o di istituto.
Il consiglio
di circolo o di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.
Il presidente
del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta
del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei
componenti del consiglio stesso.
Art. 21 -
Pubblicità degli atti.
La
pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dall'art.43
del testo unico deve avvenire mediante affissione
all’albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal
segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal
consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene, in via ordinaria, entro il
termine massimo di otto giorni utili (non festivi) dalla relativa seduta del
consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo
di 10 giorni.
I verbali
e tutti gli atti scritti preparatori che hanno costituito oggetto della
deliberazione sono, per lo stesso periodo, depositati nell'Ufficio di
segreteria.
Per
assicurare la visione degli atti posti all’O.d.G., su richiesta dei
Consiglieri, verrà disposta l’apertura straordinaria dell’ufficio di
segreteria, in orario pomeridiano e prima dello svolgimento della seduta; la
duplicazione degli atti preparatori non potrа avvenire prima della
assunzione delle deliberazioni.
La copia
della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente dal
segretario del consiglio; il DGSA ne dispone l'affissione immediata e
attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono
soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Art. 22 -
Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Il comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti и convocato dal Dirigente:
a)
in
periodi programmati, ai sensi dei precedenti artt. 9 e10, per la valutazione
del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del
testo unico ;
b)
alla
conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo
di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 438 del testo unico.
c)
ogni
qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 23 -
Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori
Il
funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti
dal consiglio di circolo o di istituto, sentito il collegio dei docenti, in
modo da assicurare:
a) l'accesso
alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche -
nei limiti del possibile - nelle ore pomeridiane;
b) modalità
agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
c) la
partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle
dotazioni librarie da acquistare.
Il
funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal
consiglio di istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti,
possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la
presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima
ministeriali.
Il Dirigente
può affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei
gabinetti scientifici.
Art. 24 -
Divieto di fumo e di uso di cellulari
Si fa
divieto agli alunni, agli insegnanti e a tutto il personale della
scuola di fumare, all’interno dei locali scolastici e di utilizzare i
telefoni cellulari all'interno delle aule scolastiche e in occasione
di attività collegiali .
Gli alunni che
saranno sorpresi entro le aule con il cellulare attivo e/o che utilizzeranno
il cellulare nel corso delle attività didattiche e/o ad esse
assimilabili subiranno il ritiro dello stesso da parte dei docenti che
accerteranno il fatto e saranno soggetti al provvedimento disciplinare
disposto dal consiglio di classe competente. Il cellulare ritirato sarà
riconsegnato allo stesso alunno alla fine delle lezioni o ai genitori a cura
dell’ufficio di presidenza.
art. 25.
Sanzioni- premessa
Le sanzioni disciplinari hanno una finalità educativa e costruttiva e non
solo punitiva e pertanto, la stessa non è preclusiva della valutazione del
profitto dello studente.
L’organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari per un periodo
inferiore ai quindici giorni è il consiglio di classe (allargato nella sua
composizione ai genitori ed agli studenti, fatto salvo il dovere di
astensione qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il
genitore di questi).
Per un periodo superiore a quindici giorni, ivi compresi l’allontanamento
dello studente sanzionato fino al termine delle lezioni o con l’esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivi
del corso di studi, le sanzioni sono sempre adottate dal consiglio di
Istituto
Art. 26
Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
Gli alunni che
procureranno danni all’istituto saranno tenuti al rimborso spese per il
riacquisto e/o la riparazione degli arredi danneggiati e/o dei danni
arrecati, salvo i provvedimenti disciplinari ulteriori che il Consiglio di
classe potrà disporre.
Il Dirigente
potrà disporre, in aggiunta ai provvedimenti disciplinari irrogati dal
consiglio di classe, l’espiazione del provvedimento disciplinare nello
svolgimento di attività di rieducazione e/o nello svolgimento di piccoli
servizi e/o lavoretti in favore della scuola ciò al fine di garantire
la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura
culturale, sociale, a vantaggio della comunità scolastica; per le sanzioni
disciplinari lievi si prevedono l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
o
attività di volontariato nell’ambito della comunità,
o
pulizia nei locali della scuola,
o
piccole manutenzioni,
o
ricerche internet ed approfondimenti di varia natura su tematiche di natura
sociale;
o
stesura di elaborati o articoli su episodi di bullismo verificatisi a
scuola,
o
incontri periodici con lo psicologo.
Art. 27
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.
I
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai
doveri elencati nel presente regolamento e al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica comporteranno provvedimenti
disciplinari in conformità alle disposizioni di cui allo statuto
degli studenti che fa parte integrante del presente regolamento
per la parte in vigore.
Agli alunni
che manchino ai doveri scolastici secondo la gravità della mancanza, si
attribuiscono le seguenti punizioni disciplinari:
a)
ammonizione privata o in classe;
b)
nota di demerito scritta con proposta di provvedimento
c) sospensione
dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni;
d) sospensione
per più di 15 giorni;
Le sanzioni
disciplinari previste dalle lettere a) e b) sono disposte dall’insegnante
La sanzione
disciplinare della sospensione prevista dalla lettera c) rientra nella
competenza del consiglio di classe convocato dal Dirigente o dal
Coordinatore sulla base del rapporto proposto dal Docente che chiede il
provvedimento.
La sanzione
disciplinare prevista dalla lettera d) rientra nella competenza del
consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del
rispettivo consiglio di classe.
In caso di
mancata giustificazione si adotterà il seguente comportamento:
1)
L’alunno verrà ammesso in classe con diffida a produrre la
giustificazione il giorno successivo;
2)
In caso di reitera l’alunno sarà ammesso ugualmente e si provvederà
al suo allontanamento dalla classe per un giorno, il primo giorno utile,
trascorsi sette giorni dall’inadempienza (periodo entro il quale sarà
possibile sanare l’inadempienza) dopo aver informato la famiglia;
3)
In caso di recidiva sull’uso dei cellulari, oltre al sequestro
temporaneo è prevista l’irrogazione di un provvedimento disciplinare di
sospensione del primo giorno trascorso.
4)
In caso di assenza della maggioranza più uno degli alunni, gli
assenti saranno sospesi nel medesimo giorno con provvedimento adottato dal
docente della seconda ora nel registro di classe. Tale provvedimento sarà
esecutivo ai fini della valutazione disciplinare, qualora non sia dovuto a
scioperi di carattere nazionale, a manifestazioni del libero pensiero
opportunamente formalizzate con comunicazione al dirigente, motivi di
salute, o dichiarazione della famiglia che giustifichi per iscritto
l’assenza dovuta a motivi legittimi.
Art. 28
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
Per
i fatti che violino la dignità ed il rispetto della persona (ingiurie,
percosse, violenze, minacce, etc.) oppure per quelli che provocano danni
(incendio o allagamento della scuola) è prevista l’erogazione di una
sanzione superiore ai quindici giorni comminata dal Consiglio di Istituto
citato. Si precisa che i genitori essendo responsabili di impartire
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, sono sollevati
dalla “culpa in vigilando” affidando il minore a terzi, ma non a quella
della “culpa in educando”.
Art. 29
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica fino al termine dell’anno scolastico
Per
i casi ancora più gravi di quelli citati è prevista la sanzione che comporta
l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
delle lezioni, l’esclusione dello studente dalla scrutinio finale, la non
ammissione agli esami di stato, alle seguenti condizioni tutte
congiuntamente ricorrenti:
1)
devono ricorrere situazioni di recidiva nel corso di reati che
violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave
violenza, tali da rendere il soggetto pericoloso socialmente.
2)
Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
3)
Tali sanzioni saranno comminate dal consiglio di Istituto soltanto previa
verifica da parte della scuola della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
ART.30 -
Impugnazioni sanzioni disciplinari
Per
l'irrogazione delle sanzioni relative all’allontanamento dello studente
dalla comunità di cui all’art.4, comma 7, dello statuto degli
studenti e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni
di cui all’art.328, commi 2 e 4 del Testo unico.
Contro le
sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso
ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti),
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di
garanzia interno alla scuola dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni,
trascorsi i quali la sanzione sarà definitiva.
L'organo di
garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
Art. 31 –
Organo di garanzia
L’organo di
garanzia è composto da due studenti tra gli eletti nel consiglio di
istituto, da tre docenti e da un genitore, tutti scelti tra coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti, in cifra assoluta, in occasione
dell’elezione del consiglio di istituto.
In assenza
del Consiglio di Istituto i tre docenti sono i Docenti designati
collaboratori del Dirigente e il genitore è designato di volta in volta dal
Preside scegliendolo fra i genitori degli alunni della classe dell’alunno
ricorrente.
Con
l’elezione del Consiglio di Istituto l’organo di garanzia è composto come
indicato al comma 1.
Art. 32
- Patto educativo
L’iscrizione a scuola comporta la sottoscrizione da parte del genitore
esercente la patria potestà e dello studente di un patto educativo
(riportato in appendice) che impegna la scuola a garantire i servizi e le
attività ivi descritte e l’alunno e la famiglia a garantire la
collaborazione con la scuola attraverso l’assunzione degli oneri
sottoscritti
Art. 33 -
Assemblee studentesche.
Gli studenti
hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola o in
locali a ciò preposti forniti dalla presidenza.
Le assemblee
degli studenti si articolano in:
a) assemblea
di Istituto;
b) assemblea
di classe;
Le assemblee
studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento
dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti e dovranno sempre essere svolte nel
rispetto della pluralità delle opinioni e delle persone partecipanti.
L'Assemblea di
Istituto ordinaria si può tenere nei limiti di una giornata di lezione e
per un minimo di 4 volte l’anno e in giorni diversi durante l'anno
scolastico. Il Dirigente, su richiesta motivata, può concederne altre due in
via straordinaria. Le assemblee, sulla base della disponibilità dei locali,
possono tenersi anche in ambienti esterni ala scuola. In tal caso alunni e
docenti si recheranno nei locali che saranno di volta in volta designati dal
Dirigente con apposita circolare e l’attività programmata si svolgerа nei
suddetti locali. I docenti sono tenuti alla presenza al fine di garantire lo
svolgimento ordinato sotto l’indicazione del Dirigente o suo delegato.
L'assemblea di
classe nei limiti di due ore di lezione una volta al mese o due volte
in un mese con durata di un’ora..
Non è ammessa
alcuna assemblea nel mese conclusivo dell'anno scolastico, e nella
settimana precedente la chiusura del/ dei trimestri.
La
convocazione dell'Assemblea di Istituto avviene su richiesta del 10% degli
studenti, oppure dal presidente del Comitato studentesco e dei
rappresentanti degli studenti della scuola nel consiglio di istituto,
essa и presentata al Capo di Istituto o al Docente funzione obiettivo
designato al rapporto con gli studenti, con un preavviso di almeno dieci
giorni.
La
convocazione dell'Assemblea di classe avviene su richiesta dei
rappresentanti di classe o di almeno la metà degli studenti della stessa
classe, presentata al Coordinatore della classe con preavviso di almeno sei
giorni.
In tutti i
casi nella convocazione di un’assemblea deve essere indicato l'ordine del
giorno ed è presieduta dal rappresentante di classe che ha ottenuto il
maggior numero di voti in occasione dell’elezione dei consigli di classe, in
sua assenza dal secondo degli eletti.
Ogni
assemblea deve inoltre darsi un presidente il quale a sua volta designa un
segretario. Le sedute vanno regolarmente verbalizzate, il processo verbale
dovrà essere consegnato in presidenza a cura del segretario della riunione.
All'assemblea
di classe o di Istituto possono assistere oltre al Dirigente o un suo
delegato gli insegnanti che lo desiderano. Il docente in servizio dovrà
vigilare sull’ordinato svolgimento dei lavori.
Il
Dirigente o il suo delegato hanno poteri di intervento nei casi di
violazione del regolamento e la sospende constatata l'impossibilità di un
suo ordinato svolgimento.
Art. 34 -
Comitato studentesco.
I
rappresentati di classe legalmente eletti hanno la facoltà di esprimere un
Comitato studentesco; esso è composto da un rappresentate per classe, scelto
tra gli eletti rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, colui che
ha ottenuto il maggior numero di voti, mentre il secondo degli eletti
ne è il supplente in caso di assenza.
Il Comitato
studentesco ha la possibilità di tenere riunioni nei locali della scuola in
ore coincidenti con quelle di lezione, eccezionalmente, per motivi di
urgenza, durante l'intervallo di socializzazione, o nel corso dell’ultima
ora di lezione con l'eventuale presenza del Dirigente o del Docente funzione
strumentale designato al rapporto con gli studenti con compiti di vigilanza.
Tali
riunioni, autorizzate dal Dirigente previa presentazione dell'ordine del
giorno, due giorni prima, possono di norma avvenire con frequenza mensile.
Il Presidente
del Comitato studentesco o un suo delegato cura i rapporti con la
Presidenza.
Art. 35 -
Assemblea dei genitori.
I genitori
hanno diritto di riunirsi in assemblea per classe, per corso o plenaria, in
orario non scolastico, previa autorizzazione della Presidenza.
La richiesta
motivata di assemblea dovrà essere avanzata al Dirigente almeno tre giorni
prima da un numero di genitori non inferiore al 10% degli aventi diritto.
Copia della
decisione del Dirigente che autorizza l'assemblea sarà affissa all'albo
della scuola a cura della segreteria.
Art. 36 -
Disciplina della distribuzione e dell'affissione di comunicazioni.
All'interno
dell'Istituto è vietata a tutti la distribuzione di volantini.
L'affissione
di manifesti, documenti, inviti etc. negli appositi spazi, può essere
consentita purchè ne sia informata preventivamente la Presidenza che dovrà
approvarne l’affissione, il documento dovrà essere sottoscritto in modo
leggibile, da coloro che lo approvano e ne assumono la responsabilità.
Vanno escluse
la propaganda commerciale ed industriale e le valutazioni sull'operato
delle persone.
Art. 37 - Uso
dei locali in orario non scolastico.
Per le
assemblee delle varie componenti i locali possono essere usati, in orario
non scolastico, previa autorizzazione della Presidenza.
Art. 38 -
Biblioteca di Istituto.
La biblioteca
della scuola favorisce l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca
individuale e di gruppo, ed offre agli allievi la possibilità di ampliare ed
approfondire la loro cultura.
La gestione
della biblioteca è affidata di anno in anno ad un docente (direttore della
biblioteca), che in tale lavoro si avvale delle necessarie forme di
collaborazione.
Il direttore
della biblioteca, previa accordi con il Dirigente stabilisce, all'inizio di
ogni anno scolastico, le ore in cui и possibile accedere alla biblioteca
sia per la consultazione sia per il prestito dei libri.
Chi riceve
libri in prestito è tenuto a restituirli entro 30 giorni ed è responsabile
della loro diligente conservazione; chiunque smarrisce o deteriori opere
ricevute in prestito и tenuto a riacquistarle.
Art. 39 - Uso
dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle attrezzature didattiche.
Ogni gabinetto
scientifico e ogni settore di sussidi didattici e sportivi è affidato
annualmente dalla Presidenza alla responsabilitа di un insegnante, il quale
prende in consegna il materiale scientifico, didattico, librario, sportivo
esistente e le attrezzature connesse.
Il materiale e
le attrezzature sono tutti strumenti da utilizzare da parte degli insegnanti
con saggezza per rendere piщ interessante e piщ completo l'apprendimento.
Le classi si
avvicenderanno nei vari gabinetti scientifici secondo l'orario concordato
all'inizio dell'anno scolastico tra i docenti delle singole discipline con
il Docente nominato responsabile.
La presenza
delle varie classi e del docente responsabile andrà annotata preventivamente
e successivamente in apposito registro di presenza posta all’interno del
laboratorio dal responsabile dello stesso.
Il
trasferimento degli alunni nei gabinetti scientifici, nei laboratori deve
avvenire sotto la sorveglianza dei docenti dell'ora.
L'uso del
fotocopiatore è riservato a finalità didattiche e di segreteria secondo le
modalità stabilite dal Capo di istituto.
Art. 40 -
Rapporti con le famiglie.
I colloqui
dei genitori con gli insegnanti sono di tre tipi:
a)
settimanali, ogni insegnante si rende disponibile per un ora settimanale, in
orario antimeridiano, o su appuntamento;
b) generali,
almeno due volte l'anno, in orario pomeridiano e collegialmente;
c)
eccezionali, per reali necessità, autorizzati dalla Presidenza, da
realizzarsi durante gli intervalli oppure prima dell'inizio o dopo la
conclusione delle lezioni.
Art. 41 -
Visite guidate e viaggi di istruzione.
Le visite
guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai consigli di classi e/o
dal Collegio Docenti; saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni
ministeriali, con finalità culturali e didattiche, connesse con l'indirizzo
di studi.
I Consigli di
classe si riuniranno in tempo utile per programmare e concordare le visite
e i viaggi di istruzione trasmettendo in tempi brevi le loro
proposte al Dirigente.
Art. 42 -
Furti, smarrimenti, danni alle attrezzature.
La scuola non
risponde di ammanchi o smarrimenti di oggetti e/o indumenti che si
verifichino nell'ambito dell'Istituto.
Chiunque
danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al
risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali
responsabilità disciplinari e penali.
Art. 46 –
Entrata in vigore
Il presente
regolamento entrerà in vigore dopo il 15° giorno dalla sua affissione
all’albo della scuola, sarà affisso all’albo della scuola e di esso sarà
consegnata copia a chiunque ne faccia richiesta senza oneri e, comunque, ad
ogni alunno all'atto dell’iscrizione.
Art. 47 -
Disposizioni finali.
Ogni modifica
al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Istituto.
Per quanto non
previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del
testo unico.
Ogni norma
precedente in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
N.B.:
con il
termine “presidenza” si intende il Preside o uno
qualunque dei suoi collaboratori o fiduciari.
con la
dizione “testo unico” ci si riferisce al Decreto
legislativo16/4/94 n° 297.
con il
termine “lo statuto degli studenti” si ci riferisce al
DPR 24/6/98 n° 249
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